La ricostruzione degli eventi fin qui occorsi giova a mostrare che il Comune
non solo non ha adempiuto tempestivamente alla previsione regolatoria di
cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del MTR, ma ha altresì omesso di adempiere alla
successiva intimazione ex deliberazione 345/2021/E/rif del 3 agosto 2021 di cui era
diretto destinatario e ciò sebbene già la deliberazione di approvazione delle
predisposizioni tariffarie 2020 proposte da Ager Puglia facesse esplicito riferimento
a gravi carenze della documentazione trasmessa, con particolare riferimento
all’incompletezza dei dati rilevanti per la determinazione dei costi ammissibili a
riconoscimento tariffario. Né potrebbe rilevare, come invece sembra prospettare il
Comune, la circostanza che, dopo aver ricevuto la citata intimazione, i solleciti di
Ager Puglia all’adempimento della stessa abbiano o meno effettivamente raggiunto,
tra i diversi destinatari, anche il Comune di Fasano e ciò, oltre che per la natura
meramente sollecitatoria dell’attività dell’Ager Puglia rispetto all’adempimento
della deliberazione di intimazione dell’Autorità, per l’assorbente circostanza che,
dagli elementi acquisiti al procedimento, detta attività risulta aver formalmente
raggiunto anche il Comune di Fasano con la nota del 3 novembre 2021 (prot.
40983), richiamata dallo stesso comune nelle proprie difese.
38. Né può accogliersi l’argomentazione difensiva del Comune di aver correttamente
adempiuto alle prescrizioni del MTR “poiché il gestore del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto … è subentrato nell’anno 2019 ed il Comune ha considerato i
dati relativi all’anno 2019 e non 2018, così come disposto dalla delibera
443/2019/R/rif”. L’art. 6, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione
443/2019/R/rif dispone, infatti, testualmente che “i costi efficienti di esercizio e di
investimento riconosciuti per ciascun anno = {2020,2021} per il servizio del ciclo
integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di
riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie”, con ciò non
lasciando dubbi in ordine al fatto che, ai fini della predisposizione tariffaria 2020, il
PEF dovesse essere redatto sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2, ovvero il
2018. Tale regola fondamentale (ribadita anche nelle Istruzioni per la compilazione
sul sito internet dell’Autorità) presupponeva, evidentemente, che il soggetto
obbligato fosse gestore sia nell’anno 2020 che nell’anno 2018, dovendosi riferire a
costi per il servizio prestato desumibili dalle proprie scritture contabili.
39. Ebbene, il Comune di Fasano, essendo gestore tariffe e rapporti con gli utenti sia nel
2018 che nel 2020, era tenuto ad elaborare il PEF 2020 per i soli costi del servizio
da lui svolto facendo riferimento, secondo il MTR, a quelli risultanti dalle scritture
contabili dell’anno 2018.
40. L’avvicendamento gestionale avvenuto nell’anno 2019 per il diverso servizio di
raccolta, trasporto e spazzamento è accadimento del tutto irrilevante, poiché – per
l’appunto – relativo ad un gestore diverso (al quale soltanto si applicavano l’art. 17
del MTR e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della determinazione 27
marzo 2020, 2/2020/drif).
41. Né può ritenersi che un soggetto pubblico, quale è il Comune, possa andare esente
da responsabilità invocando la mancata conoscenza di una previsione regolatoria di
chiaro significato, qual è quella richiamata al punto 38, ovvero ammettendo di non
conoscere le fasi del procedimento tariffario come risultanti dal sistema introdotto
con legge 527/2017, di cui la deliberazione 443/2019/R/rif costituisce diretta
applicazione.
42. La circostanza che l’inadempimento si riferisca alla prima applicazione del metodo
tariffario non costituisce elemento utile ai fini della quantificazione della sanzione
poiché il gestore, come rilevato sopra, è stato messo nelle condizioni di adempiere
all’obbligo di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del MTR nel più ampio termine concesso
dall’intimazione di cui alla deliberazione 345/2021/E/rif.
43. Pertanto, la violazione contestata con la citata determinazione DSAI/10/2022/rif
risulta confermata in quanto dall’analisi degli atti è emerso il mancato rispetto, da
parte del Comune di Fasano, dell’obbligo di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della
deliberazione 443/2019/R/rif oggetto della deliberazione di intimazione
345/2021/R/rif, così come specificato nella medesima determinazione
DSAI/10/2022/rif
