L’art. 1, c. 1091, l. n. 145/2018 testualmente dispone che “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni (….) possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente
a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente,
anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al
personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate”.
La posizione dell’ANCI
Secondo Anci la quota del 5% del maggior gettito accertato e riscosso inmateria di Imu e Tari di cui al comma 1091 della legge n. 145/2018, destinato anche al personale di qualificadirigenziale, non risulta espressamente recepita all’interno del Contratto.
Nel quaderno quaderno operativo della Dirigenza delle Funzioni Locali del 24 marzo 2021 l’anci esplicita quanto segue
Con riguardo alla citata norma, l’Aran ha precisato che al dirigente non possono essere riconosciuti i compensi Istat o altri compensi, anche ad altro titolo, oltre quelli espressamente consentiti (Parere AII 110), essendo il trattamento economico definito direttamente dai contratti collettivi a termini dell’articolo 45, D. Lgs. n. 165 del 2001.
Da rilevare che la nuova disposizione contrattuale, articolo 60, c. 2, consente, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato di erogare “solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale”.
La precedente norma contrattuale – articolo 20 del CCNL 22.2.2010 – sopra
illustrata, risulta ora disapplicata dall’articolo 62 del nuovo CCNL e quest’ultimo non recepisce specifiche disposizioni di legge attributive di compensi alla categoria, fatta salva una quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada da destinare in quota alla retribuzione di risultato (art. 59).
Inoltre, l’articolo 45 individua tra le materie della contrattazione integrativa “i
criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati”.
Per quanto riguarda la quota del 5% del maggior gettito accertato e riscosso in materia di IMU e TARI di cui al c. 1091 della legge n. 145/2018, destinato anche al personale di qualifica dirigenziale, si rileva che la stessa non risulta
espressamente recepita all’interno del Contratto.
La posizione dell’ARAN
Con orientamento applicativo AFL51 del 17 aprile 2022, ARAN chiarisce invece l’applicabilità della quota del 5% del maggior gettito, accertato e riscosso in materia di Imu e Tari ai dirigenti che sembrava precluso, secondo la lettura d ANCI sopra riportata ( nonostante il riferimento normativo, a causa della sua mancata indicazione nel contratto della dirigenza delle Funzioni Locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020).