Il tempo massimo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta finale dell’utente di appuntamento concordato e il giorno in cui si verifica l’appuntamento è pari a 7 giorni lavorativi (10 nel caso di appuntamento concordato per verifica del contatore).
Riferimenti:
- Atto 655/2015/R/idr RQSII – artt.28 e 68
Il gestore può disdire un appuntamento?
Sì, ma in caso di disdetta deve comunicarlo all’utente con un preavviso di almeno 24 ore.
Riferimenti:
- Atto 655/2015/R/idr RQSII – artt.28 e 68
Come viene fissata l’ora dell’appuntamento?
Al momento di concordare un appuntamento con il richiedente, il gestore è tenuto a fissare l’ora di inizio e l’ora di fine della fascia di puntualità per l’appuntamento concordato impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente. Il gestore ha facoltà di procedere, previo consenso dell’utente, all’eventuale esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo. L’utente deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il gestore medesimo. In caso di mancato rispetto della fascia di puntualità, il gestore deve riconoscere all’utente un indennizzo automatico (base) pari a 30 euro.
Riferimenti:
- Atto 655/2015/R/idr RQSII – art.26