di Alessandro Gravina – C.G.T. DI I° GRADO DI CATANIA – Sez. 12 – Sentenza n. 6177/2023 depositata il 10/10/2023
…..il rilievo della maturata prescrizione dalla pretesa tributaria è fondato. La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Nell’ambito della ordinaria disciplina si è frapposta quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19. Per cui, in ragione dell’art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo del comma 4 dell’articolo citato a quanto prescritto dall’art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015.
Questa disciplina, come visto, è rivolta alla totalità degli enti impositori, inclusi quindi gli enti territoriali e locali, come i comuni.
