Corte Costituzionale - Sentenza n.46 del 17/4/2025
Primo Pianotributi in genere

AMCO nella riscossione coattiva degli enti locali: cosa emerge dal dibattito parlamentare

 

Nel solco delle riforme PNRR – in particolare l’asse M1C1 “Riforma dell’Amministrazione fiscale” volto alla riduzione del tax gap – il disegno di legge di bilancio introduce (art. 118, comma 3) un nuovo perimetro per la riscossione coattiva delle entrate locali, prevedendo l’affidamento, facoltativo od obbligatorio in base a indicatori di performance, ad AMCO – Asset Management Company S.p.A.. La misura intercetta una duplice esigenza: (i) rafforzare la fase coattiva, tradizionalmente il “collo di bottiglia” del ciclo delle entrate locali; (ii) consolidare la compliance by design, valorizzando interoperabilità dei dati e coordinamento delle azioni esecutive.

Di seguito una ricognizione sistematica delle posizioni emerse in sede parlamentare (Nota di lettura Senato, ANCI, Ufficio parlamentare di bilancio, Corte dei conti),

Quadro normativo di riferimento

  • Art. 118, co. 3, DDL Bilancio: facoltà/obbligo di affidamento ad AMCO della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie; attribuzione ad AMCO dei medesimi poteri di Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER); possibilità o obbligo, la norma utilizza l’espressione ” si avvale” di servirsi, tramite procedure ad evidenza pubblica, dei soggetti iscritti all’albo ex art. 53, d.lgs. 446/1997; definizione tramite decreto attuativo (entro 31 marzo 2026) della soglia di performance che fa scattare l’obbligatorietà e delle modalità operative.
  • D.lgs. 110/2024, art. 3 (delega fiscale – L. 111/2023): discarico automatico dei carichi non riscossi dopo 5 anni; la norma apre alla presa in carico da parte di AMCO dei crediti deteriorati già discaricati da AdER.
  • DL 193/2016: dal 2017, canali alternativi di riscossione per gli enti locali (gestione diretta; in house; affidamento a terzi; affidamento diretto ad AdER).
  • Profili di coordinamento con lo Schema di d.lgs. su tributi regionali e locali e federalismo fiscale (Atto del Governo n. 276): esigenza di coerenza sistematica per evitare sovrapposizioni regolatorie.

Cosa prevede in concreto la misura

  • Affidamento diretto ad AMCO della fase coattiva (anche sui carichi discaricati ex art. 3, d.lgs. 110/2024).
  • Obbligatorietà condizionata: scatta per gli enti con bassa percentuale di riscossione in conto residui rispetto alla soglia fissata dal decreto attuativo.
  • Poteri equiparati ad AdER e facoltà per AMCO di ingaggiare operatori privati (art. 53) con funzioni operative, mantenendo coordinamento e monitoraggio.
  • Gli enti restano titolari dei crediti; AMCO assume un ruolo di service centrale e di “riscossore di ultima istanza”.

Le posizioni emerse

1) Nota di lettura del Senato

  • Neutralità istituzionale sull’eventuale sostituzione di AdER con AMCO: in entrambi i casi l’affidamento avviene intra-settore pubblico.
  • Alert sul fabbisogno di risorse: a legislazione vigente non sono previsti stanziamenti aggiuntivi; va garantito che AMCO disponga di adeguata capacità organizzativa e finanziaria per il nuovo perimetro.

2) ANCI

  • Valutazione favorevole condizionata: AMCO, dopo l’acquisizione di Exacta S.p.A., può portare economie di scala, innovazione e specializzazione sui micro-crediti comunali.
  • No al monopolio: preferibile concorrenza regolata, con AMCO che resta “ultima istanza” e condizioni eque e trasparenti per tutti i Comuni.
  • Agenda operativa:
    • meccanismi incentivanti per gli enti che aderiscono volontariamente (priorità a fondi per riequilibrio e digitalizzazione);
    • formazione e accompagnamento del personale comunale; rafforzamento della capacità di controllo in caso di outsourcing;
    • razionalizzazione degli incentivi al personale e superamento delle incertezze interpretative;
    • indicatori comuni di performance e monitoraggio con funzione premiale.
  • Governance: ANCI chiede co-progettazione del decreto attuativo e partecipazione alla governance del nuovo soggetto, per garantire raccordo Stato-Comuni, differenziazione territoriale e cooperazione con le Agenzie fiscali (evitando duplicazioni di banche dati e procedure).

3) Ufficio parlamentare di bilancio (UPB)

  • Diagnosi: i risultati di riscossione degli enti locali sono strutturalmente insoddisfacenti; riduzione, nell’ultimo decennio, dell’uso di AdER; molti Comuni affidano servizi a plurimi soggetti.
  • Rischio di frammentazione: l’ingresso di un ulteriore attore (AMCO) potrebbe complicare il quadro, specie se la coattiva viene scorporata rispetto alla volontaria già affidata ad altri operatori, con perdita di sinergie su esperienza, dati e interoperabilità.
  • Coerenza normativa: opportuno collocare la riforma nell’alveo della delega sui tributi locali, evitando sovrapposizioni con l’Atto n. 276.
  • Leva dati: grande valore allo scambio integrale di dati tra Agenzia delle entrate e AdER (e, per estensione, con i soggetti coinvolti) e all’uso di analisi predittive per il rischio di credito: prerequisito di efficacia della coattiva.

4) Corte dei conti

  • Valutazione tendenzialmente favorevole alla scelta di agire sulla incisività della coattiva per rafforzare la compliance e migliorare i tassi di riscossione ordinaria; connessione con l’obiettivo PNRR “Riduzione del tax gap”.
  • Modello di servizio: ad AMCO un ruolo di service con coordinamento e monitoraggio degli affidatari (art. 53); forte spinta accentratrice (obiettivi assegnati dal MEF su massa complessiva dei crediti).
  • Punti da chiarire: non sono ancora evidenti – in assenza di dati analitici – le ragioni per cui l’affidamento ad AMCO garantirebbe maggiore efficienza rispetto ad alternative.

Conclusioni

Il legislatore disegna un modello accentrato-coordinato in cui AMCO opera da service nazionale della coattiva, con possibilità di ingaggiare operatori specializzati. Il Senato sottolinea il tema risorse; ANCI apre alla riforma ma chiede concorrenza regolata, incentivi e governance condivisa; l’UPB avverte sul rischio di ulteriore frammentazione e sulla necessità di data-driven collection; la Corte dei conti vede nella coattiva un volano di compliance, ma pretende evidenze di efficienza e un recupero dei pregressi che dia sostanza al calo del FCDE.