Cassazione Civile – Ord. Sez. 5 – Num. 14911 Anno 2025 del 04/06/2025
Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo (circa il lamentato difetto di motivazione in merito al possesso dei requisiti necessari per accedere alle richieste agevolazioni IMU), con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando incontroversa l’iscrizione previdenziale della ricorrente e del de cuius come coltivatori diretti in pensione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
