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AGENZIA RISCOSSIONE: ONLINE LE FAQ SU RIAMMISSIONE DECADUTI ROTTAMAZIONE

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Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle
domande più frequenti (Faq) sulle novità introdotte dalla legge di conversione del
decreto “Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28
marzo 2022. Il provvedimento ha definito un nuovo calendario per le scadenze della
“Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” delle cartelle, per andare incontro ai
contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate 2020 e 2021 entro il termine del 9
dicembre scorso.

QUANDO SI CONSIDERA TEMPESTIVO IL PAGAMENTO?

Lo stesso provvedimento ha inoltre fissato un nuovo termine per
considerare tempestivo il versamento anche delle rate in scadenza nell’anno 2022.

In particolare, la legge prevede la possibilità di mantenere i benefici delle definizioni
agevolate se il versamento delle rate originariamente previste negli anni 2020 e 2021,
nonché quelle in scadenza nel 2022, viene effettuato entro le seguenti date:
• 30 aprile 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
originariamente in scadenza nel 2020;
• 31 luglio 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
originariamente in scadenza nel 2021;
• 30 novembre per le rate di “Rottamazione-ter” previste nel 2022.

I 5 GIORNI DI TOLLERANZA

Per ogni scadenza è possibile effettuare il pagamento avvalendosi anche di ulteriori
5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, pertanto per il termine del 30 aprile, in
considerazione anche dei giorni festivi, saranno validi i pagamenti effettuati entro il
9 maggio. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno
meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno
considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
La legge n. 25/2022 ha inoltre stabilito l’estinzione delle procedure esecutive
eventualmente avviate in seguito al mancato, parziale o ritardato pagamento, entro
il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

I NUMERI PER REGIONE.

La legge di conversione del decreto Sostegni-ter concede
una chance di riammissione alla definizioni
e agevolata a oltre 530 mila contribuenti che risultano decaduti per il mancato
pagamento, entro il termine del 9 dicembre scorso, delle rate originariamente in
scadenza nel 2020 e nel 2021. A livello regionale, il Lazio è al primo posto con 77.719
contribuenti interessati, seguito dalla Campania con 65.209 e dalla Lombardia con
64.752. Al quarto posto troviamo la Puglia con 39.565 contribuenti, poi ci sono
Toscana (38.542), Sicilia (35.793), Emilia Romagna (29.837), Calabria (29.261),
Piemonte (28.459), Veneto (27.908), Sardegna (21.883), Liguria (14.200), Marche
(13.987), Abruzzo (13.951), Umbria (10.306), Friuli Venezia Giulia (6.849), Basilicata
(6.550), Trentino Alto-Adige (3.391), Molise (3.046) e infine la Valle D’Aosta con 1.047
contribuenti. Tra le città, in testa troviamo Roma con 56.236 contribuenti interessati
alla nuova opportunità di riammissione alla definizione agevolata, seguita da Napoli
(33.337), Milano (30.050), Torino (15.757 ) e Salerno (14.080).

COME E DOVE PAGARE.

Per il versamento dovranno essere utilizzati i bollettini già
inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate
di ciascun anno che si possono richiedere anche sul sito internet
www.agenziaentrateriscossione.gov.it. È possibile pagare presso la propria banca,
agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio
internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i
circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con
l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente
agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione
“Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante
compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d.
crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti
della Pubblica Amministrazione.

Rottamazione-ter: le prossime scadenze

La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” ha fissato nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 e per quelle del 2022.

La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Rottamazione-ter” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento.

Inoltre, la stessa Legge, ha stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Consulta le Faq per scoprire tutti i dettagli sulle misure introdotte dalla Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter”.

Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2020 è fissato al 30 aprile 2022.

Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020.

Per il termine del 30 aprile 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 maggio 2022.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022.

Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

Per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro l’8 agosto 2022.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il termine “ultimo” per considerare tempestivo il pagamento è fissato al 30 novembre 2022.

Entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.

Per il termine del 30 novembre 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 dicembre 2022.

Per pagare le rate in scadenza nel 2020 e 2021, utilizza i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati.

Se hai smarrito i bollettini di pagamento, che Agenzia delle entrate-Riscossione ti ha inviato, puoi scaricarli dal portale entrando in area riservata oppure puoi riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento”.

Per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della Regione Sicilia, consulta le specifiche modalità di accesso ai servizi.

Scopri tutte le modalità di pagamento per saldare le tue rate. 

Il “Decreto Sostegni” ha previsto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Le modalità dell’annullamento dei debiti sono state disposte dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 che ha fissato al 31 ottobre 2021 la data di cancellazione delle posizioni interessate.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

I beneficiari dello “Stralcio” sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Scopri se nel tuo piano di pagamento sono presenti debiti annullati come previsto dal “Decreto Sostegni”. 
Consulta la pagina informativa 

I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e “Rottamazione-bis”) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

Se vuoi chiedere una “rateizzazione” vai alla sezione dedicata.

Documentazione