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L’Agenzia delle entrate-Riscossione

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L’Agenzia delle entrate-Riscossione

Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha disposto – a decorrere dal 1° luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia (ad esclusione di Equitalia Giustizia) e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017. Il nuovo ente assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo (ovvero l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 sulla riscossione). L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 35) consente all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali e delle società da esse partecipate, con l’esclusione delle società di riscossione. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all’Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione). Si consente inoltre ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui conti correnti postali intestati all’ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti.

L’articolo 19-octies del decreto-legge n. 148 del 2017 ha chiarito che il Ministero dell’economia e delle finanze esercita la vigilanza sull’operato dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (comma 1). L’Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (comma 3).

All’Agenzia delle entrate è affidato un ruolo centrale nel coordinamento del servizio di accertamento e riscossione, anche attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la collaborazione con altri enti. L’Agenzia delle entrate può inoltre (articolo 3 del D.L. n. 193 del 2016) utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Si consente inoltre all’Agenzia di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell’Inps, per l’attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Anche l’Agenzia delle entrate-Riscossione può accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.