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Adeguamento delle aliquote comunali agli scaglioni IRPEF previsti dalla LB 2022. Aggiornamento degli scaglioni nel Simulatore per l’addizionale comunale Irpef

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Sul portale del federalismo fiscale è stato reso disponibile cal 14 febbraio l’aggiornamento del Simulatore per l’addizionale comunale Irpef che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di aliquote, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022 ( L. 234 del 30 dicembre 2021).I Comuni, che applicano l’addizionale Irpef per scaglioni, hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni Irpef entro il 31 marzo 2022.

Con questo aggiornamento rilasciato i Comuni potranno simulare gli effetti della modifica sul gettito.

https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest

I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall’anno 2011, può stabilire un’aliquota fino allo 0,9%.
A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. 
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.
Si evidenzia che, per l’anno 2016 e per l’anno 2017, il comune non può stabilire aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF rispetto alle aliquote applicabili per l’anno 2015. La legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevede, infatti, all’art. 1, comma 26, che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”. La stessa disposizione stabilisce che il “blocco” degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all’art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Il blocco degli aumenti, inoltre, non opera per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto di cui, rispettivamente, all’art. 243-bis e all’art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Quali adempimenti devono fare i comuni per l’addizionale irpef?

Delibere comunali: adempimenti dei comuni

I Comuni hanno la un elevato margine di manovra sull’addizionale. Tale potestà va esercitata per il tramite del regolamento comunale.

Le delibere di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF devono essere approvate dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Vediamo quali sono le opzioni che il legislatore ha concesso ai Comuni nel definire la disciplina dell’adizionale.

In primo luogo la possibilità di stabilire per l’addizionale comunale all’IRPEF una no-tax
area in misura più elevata rispetto a quella fissata dalla legge statale ai fini IRPE. La legge statale rappresenta comunque un limite minimo inderogabile a tutela dei soggetti quindi non è possibile abbassare il limite otre quello previsto dal legislatore. A decorrere dall’anno 2007, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360 del 1998, i Comuni hanno la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal Comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

Con la riarticolazione degli scaglioni da 5 a 4 i Comuni in primo luogo hanno quindi necessità di controllare di non aver stabilito le misure di no-tax area coincidenti con quelle individuate dalla norma in vigore fino al 2021. Se così fosse allora le previsioni regolamentari devono essere adeguate ( come nel caso ad esempio dei pensionati ) alle nuove soglie minime fissate dal legislatore. Laddove invece dovesse risultare che le soglie adottate prima dell’entrata in vigore della nuova previsione normativa fossero maggiori, i Comuni potranno confermare quelle già esistenti anche per il 2022.

I Comuni hanno quindi la facoltà di istituirla, stabilendone con proprio regolamento l’aliquota e
l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998, l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF non
può eccedere lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma
Capitale, che, a decorrere dall’anno 2011, può stabilire un’aliquota fino allo 0,9%.

I Comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra
loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i
medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in
relazione a ciascuno di essi.

Nel caso in cui i Comuni abbiano adottato una aliquota unica per l’addizionale comunale all’IRPEF sarà necessario unicamente verificare gli effetti sul gettito derivante. Tale simulazione potrà essere fatta per il tramite del simulatore disponibile sul portale del federalismo fiscale(www.portalefederalismofiscale.gov.it) .

I Comuni che hanno deliberato in passato di adottare aliquote diversificate e multiple dovranno invece adeguarle ai nuovi scaglioni di reddito. La modifica delle aliquote ai nuovo scaglioni irpef in vigore dal 2022 dovrà quindi tenere conto della soppressione di uno scaglione e della modifica delle fasce reddituali. Anche in questo caso andrà verificata più attentamente l’invarianza del gettito Nel caso in cui i Comuni abbiano adottato una aliquota unica per l’addizionale comunale all’IRPEF sarà necessario unicamente verificare gli effetti sul gettito derivante. Tale simulazione potrà essere fatta per il tramite del simulatore disponibile sul portale del federalismo fiscale(www.portalefederalismofiscale.gov.it) .

Le delibere, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell’anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente.
Si deve aggiungere che, in virtù della modifica normativa introdotta dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014, il quale ha soppresso all’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360 del 1998, le parole “salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento”, l’acconto dell’imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell’esenzione vigenti nell’anno precedente. E’ stata eliminata, infatti, la possibilità di riscuotere  già in sede di acconto l’imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno, che prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della pubblicazione sul presente sito, le delibere – ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 – devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo delle stesse nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all’eventuale esenzione stabilite. Per effettuare tali adempimenti, occorre accedere all’area riservata del Portale, selezionare il Servizio Normativa tributi locali e, quindi, la sezione denominata Addizionale IRPEF.
Pertanto, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, in applicazione del citato art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, non sono più ammesse modalità di invio delle delibere relative all’addizionale comunale all’IRPEF diverse dalla trasmissione telematica mediante il Portale, secondo quanto sopra specificato. Devono, pertanto, intendersi superate le modalità di invio degli atti individuate dall’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2002.

Per conoscere le modalità d’inserimento dei dati relativi alle aliquote e all’eventuale esenzione è disponibile un’apposita guida.

Per informazioni relative alle modalità di pubblicazione e ai dati pubblicati in materia di addizionale comunale all’IRPEF, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC df.dltff@pce.finanze.it.

Quali sono le aliquote applicabili per l’addizionale irpef?

Aliquote applicabili

Per conoscere le aliquote applicabili è possibile, innanzitutto, avvalersi di un apposito motore di ricerca, che agisce per singolo comune o per area geografica (Ricerca per singolo comune o per area geografica).

E’ possibile, altresì, consultare, con riferimento alle singole annualità, l’elenco generale di tutti i comuni, che si aggiorna quotidianamente in automatico e indica per ciascuno di essi la misura dell’aliquota e l’eventuale esenzione stabilite (Elenchi generali aggiornati quotidianamente).

Al termine di ciascun anno, infine, viene predisposto e pubblicato un elenco riepilogativo che consente per ciascun comune di individuare l’aliquota e l’eventuale esenzione da applicare per il calcolo del saldo d’imposta dell’anno medesimo (Elenco riepilogativo delle aliquote per l’anno d’imposta 2017  – Archivio delle aliquote relative agli anni precedenti).

Esiste un simulatore per calcolare il gettito dell’addizionale irpef?

Simulatore addizionale comunale Irpef e dati statistici

Per i comuni è disponibile sul Portale Federalismo Fiscale un’applicazione per analizzare l’effetto indotto dalla variazione dei principali elementi che concorrono alla composizione del gettito. L’applicazione si basa sui più recenti dati statistici estratti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti residenti nel comune e consente di simulare le variazioni dell’aliquota/e e della soglia di esenzione.

L’accesso al servizio è riservato esclusivamente al personale abilitato quale amministratore locale di SIATEL 2 – Punto Fisco.
Il simulatore è raggiungibile alla pagina internet http://www.portalefederalismofiscale.gov.it previo accesso all’area riservata, seguendo il percorso servizi – Dipartimento delle finanze.

Seguendo lo stesso percorso, tramite il servizio “analisi statistiche” i comuni possono anche accedere ai principali dati statistici estratti dalle dichiarazioni fiscali dei residenti nel proprio territorio (Irpef, Ires, Iva, Irap).
Sono disponibili sulla piattaforma Open data di questo sito le statistiche sulle principali variabili Irpef a livello comunale in serie storica – Open Data comunale: principali variabili IRPEF.

Quali sono le norme che disciplinano l’addizionale comuale irpef?

Normativa

Leggi e atti equiparati

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
    Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
    • art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni)
  • D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360
    Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296
    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
    • art. 1, comma 161 (Modalità e termini per l’accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza)
    • art. 1, comma 162 (Requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali)
    • art. 1, comma 163 (Termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali)
    • art. 1, comma 164 (Termine per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di tributi locali non dovuti)
    • art. 1, comma 165 (Misura degli interessi sui rimborsi di imposta)
    • art. 1, comma 166 (Arrotondamento del versamento di tributi locali)
    • art. 1, comma 167 (Modalità di compensazione di tributi locali)
    • art. 1, comma 168 (Soglie minime per l’esigibilità di tributi locali)
    • art. 1, comma 169 (Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera)
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
    Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
    • art. 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali), comma 14
  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
    Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale
    • art. 14 (Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie), comma 8
  • D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
    Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
    • art. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica), comma 11
  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
    Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata
    • art. 8 (Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’Irpef)
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208
    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
    • art. 1, comma 26 (avente ad oggetto il blocco degli aumenti dei tributi locali)

Decreti

Qual’è la prassi amministrativa , risoluzioni, circolari sull’addizionale irpef?

La prima novità riguarda la riduzione, da cinque a quattro, delle aliquote IRPEF. Le nuove aliquote
(e scaglioni) IRPEF, in vigore dal 2022, sono le seguenti:
1) da 0 a 15.000,00 euro di reddito imponibile 23%;
2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro di reddito imponibile 25%;
3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro di reddito imponibile 35%;
4) da 50.000,01 euro in poi di reddito imponibile 43%.
Il precedente sistema di tassazione IRPEF prevedeva differenti aliquote per scaglioni di reddito:
si tratta di 5 aliquote cui corrispondevano altrettanti scaglioni reddituali e precisamente
1) da 0 a 15.000,00 euro di reddito imponibile: 23%;
2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro di reddito imponibile: 27%;
3) da 28.000,01 a 55.000,00 euro di reddito imponibile: 38%;
4) da 55.000,01 a 75.000,00 euro di reddito imponibile: 41%;
5) da 75.00,01 in poi di reddito imponibile: 43%

Come si evince dai prospetti sopra riportati la Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, lettera a) del
comma 2, cambia l’IRPEF nei seguenti punti:

  • elimina l’aliquota del 41 per cento per lo scaglione di reddito da 55.000,01 a 75.000,00
    euro;
  • riduce la seconda aliquota IRPEF di due punti dal 27 al 25 per cento;
  • riduce la terza aliquota IRPEF di 3 punti dal 38 al 35 per cento, applicata ai redditi fino a
    50.000 euro;
  • per i redditi superiori a 50.000 euro, l’aliquota IRPEF 2022 è pari al 43 per cento
    (tassazione che fino al 31 dicembre 2021 era prevista oltre i 75.000 euro).
    La seconda novità riguarda la rimodulazione delle detrazioni:
  • per i redditi da lavoro dipendente;
  • per i redditi da pensione;
  • per altri tipi di reddito (lavoro autonomo, impresa e redditi diversi).