Addizionale IrpefApprofondimento Addizionale IrpefFaq Addizionale IrpefGiurisprudenza Addizionale IrpefLegge Addizionale Irpef

ADDIZIONALE IRPEF IN BREVE

Print Friendly, PDF & Email

L’addizionale Regionale all’Irpef è un’imposta locale, che si aggiunge a quella sul reddito delle persone fisiche.

Essa si applica sul reddito imponibile ai fini Irpef, in una percentuale che varia a seconda della regione a regione e della fascia di reddito del contribuente.

I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall’anno 2011, può stabilire un’aliquota fino allo 0,9%.
A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. 
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.
Si evidenzia che, per l’anno 2016 e per l’anno 2017, il comune non può stabilire aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF rispetto alle aliquote applicabili per l’anno 2015. La legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevede, infatti, all’art. 1, comma 26, che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”. La stessa disposizione stabilisce che il “blocco” degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all’art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Il blocco degli aumenti, inoltre, non opera per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto di cui, rispettivamente, all’art. 243-bis e all’art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

QUANDO SI VERSA L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF?


A decorrere dall’1/1/2008, il versamento dell’addizionale comunale Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, tramite Mod. F24, indicando apposito codice tributo e catastale, assegnato a ciascun comune. (Codice Comune di Caserta B963). Per la generalità dei contribuenti il versamento è effettuato a saldo e in acconto unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef), con la dichiarazione dei redditi (esempio a giugno 2009 si pagherà l’acconto del 30% per il 2009 ed il saldo del residuo 70% per il 2008). Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati, l’acconto dell’addizionale comunale dovuta, è determinato, in sede di conguaglio di fine anno, dai sostituti d’imposta di cui agli art. 23 e 29 del Dpr n.600/73 e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo e comunque non oltre il mese di Novembre.
In caso di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro il saldo e l’eventuale acconto residuo verranno trattenuti in un’unica soluzione fino a concorrenza della retribuzione, le eventuali restanti rate dovranno essere versate direttamente dal dipendente.

QUALI SONO LE ESENZIONI ALL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF?


L’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 introduce poi i seguenti ulteriori elementi innovativi nella gestione dell’imposta.
1) “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività” i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, che sono i seguenti:
– da 0 a 15.000 euro;
– da 15.000,01 a 28.000 euro;
– da 28.000,01 a 55.000 euro;
– da 55.000,01 a 75.000 euro;
– oltre 75.000 euro.
2) E’ stata stabilita una soglia di esenzione con il comma 3-bis dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998 avente le seguenti precisazioni:
– potrà essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Ciò vuol dire che occorre far riferimento esclusivamente al reddito complessivo e non possono quindi essere esentate singole tipologie di redditi (come quello da lavoro dipendente o da pensione). Inoltre non è possibile introdurre requisiti diversi da quello reddituale, come il numero dei componenti del nucleo familiare;
– dovrà essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

ESISOTNO DEROGHE ALL’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF?


Con il disposto dell’art. 2 DL 93/2008 convertito nella legge 126/2008, successivamente modificato dall’art. 5 del DL 185/2008 convertito nella legge 2/2009, si è disposto in merito alla detassazione per reddito derivante da produttività, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente. Viene stabilito che, sono soggette ad imposizione sostitutiva del 10%, le somme erogate nei limiti di 6000 euro, per chi nel 2008 ha percepito redditi di lavoro dipendente fino a 35.000 euro. La norma per l’applicazione dell’imposta sostitutiva fa riferimento a un principio di cassa – cioè il riferimento è al periodo in cui le somme sono state pagate.

COME SI OTTIENE IL RIMBORSO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF?

Le somme versate o le trattenute subite in eccesso possono essere evidenziate nella dichiarazione dei redditi e richieste a rimborso. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

QUALI SANZIONI SI APPLICANO PER L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF?

L’applicazione del sistema sanzionatorio spetta all’amministrazione finanziaria dello stato.

SI PUO’ UTILIZZARE IL RAVVEDIMENTO PER L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF?


Il ravvedimento, previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto a seguito di violazione, prima che l’Amministrazione abbia iniziato un’attività di accertamento ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, beneficiando di una riduzione della sanzione.
Le principali regole a cui attenersi per un corretto ravvedimento sono le medesime sancite per l’imposta sul reddito delle persone fisiche – art. 13 del dlgs 472/1997 estese ai tributi locali dall’art. 16 del dlgs 473/97 successivamente modificate dal DL 185/2008.
La sanzione deve essere pagata utilizzando il modello F24.
Questa modalità vale anche per gli enti pubblici (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 79/E del 2001).

CHE DIFFERENZA C’E’ TRA DETRAZIONE e DEDUZIONE?


La prima si riferisce alla richiesta allo stato di restituzione di una specifica percentuale (stabilita dalla legge) relativa la spesa sostenuta.
Non si può richiedere la “restituzione” di somme superiori al nostro imponibile IRPEF. Cioè se il nostro reddito produce un IMPONIBILE IRPEF di € 1000, la nostra richiesta di DETRAZIONE (che riguarda diverse voci) NON può superare questa somma
La DEDUZIONE, si riferisce al nostro reddito annuo lordo, dal quale si deve scorporare la spesa sostenuta e lo stato ci dovrà “restituire” la percentuale della tassazione del nostro reddito, riferito alla spesa sostenuta. 

QUALI SONO LE NORME SULL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF?

Leggi e atti equiparati

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
    Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
    • art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni)
  • D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360
    Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296
    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
    • art. 1, comma 161 (Modalità e termini per l’accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza)
    • art. 1, comma 162 (Requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali)
    • art. 1, comma 163 (Termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali)
    • art. 1, comma 164 (Termine per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di tributi locali non dovuti)
    • art. 1, comma 165 (Misura degli interessi sui rimborsi di imposta)
    • art. 1, comma 166 (Arrotondamento del versamento di tributi locali)
    • art. 1, comma 167 (Modalità di compensazione di tributi locali)
    • art. 1, comma 168 (Soglie minime per l’esigibilità di tributi locali)
    • art. 1, comma 169 (Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera)
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
    Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
    • art. 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali), comma 14
  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
    Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale
    • art. 14 (Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie), comma 8
  • D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
    Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
    • art. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica), comma 11
  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
    Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata
    • art. 8 (Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’Irpef)
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208
    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
    • art. 1, comma 26 (avente ad oggetto il blocco degli aumenti dei tributi locali)

Decreti

QAULI SONO LE INDICAZIONI DEL MEF SULL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF?

Circolari e Risoluzioni

Comunicati

Note

  •  Nota del 20 aprile 2007Addizionale comunale all’Irpef – Delibera di variazione dell’aliquota.
  •  Nota del 13 aprile 2007Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Modalità per il versamento e l’accreditamento diretto.
  •  Nota del 12 marzo 2007Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Delibera di variazione dell’aliquota. Quesito.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DEI COMUNI PER DISCIPLIANRE L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF?

Le delibere di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF devono essere approvate dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Le delibere, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell’anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente.
Si deve aggiungere che, in virtù della modifica normativa introdotta dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014, il quale ha soppresso all’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360 del 1998, le parole “salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento”, l’acconto dell’imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell’esenzione vigenti nell’anno precedente. E’ stata eliminata, infatti, la possibilità di riscuotere  già in sede di acconto l’imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno, che prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della pubblicazione sul presente sito, le delibere – ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 – devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo delle stesse nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all’eventuale esenzione stabilite. Per effettuare tali adempimenti, occorre accedere all’area riservata del Portale, selezionare il Servizio Normativa tributi locali e, quindi, la sezione denominata Addizionale IRPEF.
Pertanto, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, in applicazione del citato art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, non sono più ammesse modalità di invio delle delibere relative all’addizionale comunale all’IRPEF diverse dalla trasmissione telematica mediante il Portale, secondo quanto sopra specificato. Devono, pertanto, intendersi superate le modalità di invio degli atti individuate dall’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2002.

Per conoscere le modalità d’inserimento dei dati relativi alle aliquote e all’eventuale esenzione è disponibile un’apposita guida.

Per informazioni relative alle modalità di pubblicazione e ai dati pubblicati in materia di addizionale comunale all’IRPEF, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC df.dltff@pce.finanze.it.
 

QUALI SONO LE ALIQUOTE APPLICABILI DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF?

Aliquote applicabili

Per conoscere le aliquote applicabili è possibile, innanzitutto, avvalersi di un apposito motore di ricerca, che agisce per singolo comune o per area geografica (Ricerca per singolo comune o per area geografica).

E’ possibile, altresì, consultare, con riferimento alle singole annualità, l’elenco generale di tutti i comuni, che si aggiorna quotidianamente in automatico e indica per ciascuno di essi la misura dell’aliquota e l’eventuale esenzione stabilite (Elenchi generali aggiornati quotidianamente).

Al termine di ciascun anno, infine, viene predisposto e pubblicato un elenco riepilogativo che consente per ciascun comune di individuare l’aliquota e l’eventuale esenzione da applicare per il calcolo del saldo d’imposta dell’anno medesimo (Elenco riepilogativo delle aliquote per l’anno d’imposta 2017  – Archivio delle aliquote relative agli anni precedenti).

Simulatore addizionale comunale Irpef e dati statistici

Per i comuni è disponibile sul Portale Federalismo Fiscale un’applicazione per analizzare l’effetto indotto dalla variazione dei principali elementi che concorrono alla composizione del gettito. L’applicazione si basa sui più recenti dati statistici estratti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti residenti nel comune e consente di simulare le variazioni dell’aliquota/e e della soglia di esenzione.

L’accesso al servizio è riservato esclusivamente al personale abilitato quale amministratore locale di SIATEL 2 – Punto Fisco.
Il simulatore è raggiungibile alla pagina internet http://www.portalefederalismofiscale.gov.it previo accesso all’area riservata, seguendo il percorso servizi – Dipartimento delle finanze.

Seguendo lo stesso percorso, tramite il servizio “analisi statistiche” i comuni possono anche accedere ai principali dati statistici estratti dalle dichiarazioni fiscali dei residenti nel proprio territorio (Irpef, Ires, Iva, Irap).
Sono disponibili sulla piattaforma Open data di questo sito le statistiche sulle principali variabili Irpef a livello comunale in serie storica – Open Data comunale: principali variabili IRPEF.