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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Istanza autotutela – Silenzio rifiuto – NON impugnabile

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…Se non c’è un atto che può essere portato all’esame del giudice tributario, questi non potrà di certo stabilire se il mancato esercizio del potere provvedimentale dell’amministrazione, sollecitato in via di autotutela dal privato, sia legittimo o meno.

Sulla NON impugnabilità del silenzio “rifiuto” a fronte di istanza in autotutela.

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Avvocato Giampiera Polignano

La Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria, con la Sentenza N.144/I del 23/11/2020 statuiva sulla non impugnabilità del silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di autotutela.

Seppur l’art. 19  del D.Lgs.546/92 contempli tassativamente gli atti suscettibili di impugnazione ed in questo ambito  vadano fatti rientrare  anche provvedimenti con i quali l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria – atti atipici  –  in siffatto elenco,  tuttavia, non rientra l’omissione di riscontro dell’istanza di autotutela.

Tanto, poiché siamo in presenza di un semplice comportamento omissivo non qualificato -per il quale il privato può attivare le forme di tutela previste – privo del contenuto impositivo pretensivo del provvedimento impugnabile.

Già la sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 13/07/2017, ebbe ad occuparsi, seppur in ambito più ampio, della autotutela tributaria e dell’annullamento di ufficio che “non ha funzione giudiziale ma costituisce espressione di amministrazione attiva e comporta di regola valutazioni discrezionali”, pur in presenza di un interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.

Tanto, poiché ove sussistesse un obbligo di pronunciamento su una istanza di autotutela, verrebbe sacrificato l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi con l’interesse alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, di qui, dunque, la irrinunciabile esigenza che l’amministrazione fiscale possa scegliere se attivarsi o meno senza che la decisione possa essere oggetto di contestazione giudiziale.

Lo stesso art.97 della Costituzione – oggetto di ipotesi di violazione –viene in realtà rispettato, poiché l’amministrazione, nell’intento di garantire il buon andamento e l’imparzialità, può ben decidere se pronunciarsi o meno.

L’assenza del dovere di pronunciamento sulla autotutela tributaria, dunque, non è incostituzionale.

Ancora, la Cassazione con ordinanza n.1972 del 29.01.2020, ribadisce come il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nell’ambito dell ‘art.19 del d.lgs.546/92, e non è impugnabile, sia per la discrezionalità che connota l’autotutela, sia perché darebbe stura ad un inammissibile controversia di legittimità su un atto impositivo divenuto definitivo .

Sussiste solo una ipotesi in cui il diniego di autotutela è impugnabile, ed è quando di eserciti, suo tramite, la difesa di interessi generali.

In tal senso la Cassazione, ordinanza n. 2033 del 26.09.2019 : “il sindacato…è consentito, nei limiti dell’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute”

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