Cassazione Ord. Sez. 6 Num. 826 del 13/1/2023
Intendendo dare continuità ai precedenti richiamati, rileva, pertanto, questo Collegio che alla fattispecie concreta sub iudice non può applicarsi la controversa agevolazione in difetto del requisito necessario, ai fini della connotazione di “abitazione principale” ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, della residenza anagrafica, nell’anno di imposta verificato, del contribuente e del suo nucleo familiare