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“ritenuto, inoltre, che la disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”;
Il provvedimento del Primo presidente della Cassazione
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA PRIMA PRESIDENTE
Rilevato che il Giudice di pace di Caserta ha richiesto ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ. la soluzione di questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile davanti ad esso pendente (RGN 9126 del 2023);
rilevato che la richiesta di intervento nomofilattico riguarda il regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici effettuati anteriormente al 1° gennaio 2020, dal momento che la legge di bilancio 2017 (legge n. 205 del 2017), all’art.1 commi da 4 a 10, ha stabilito la prescrizione biennale per quelli relativi ai contratti di forniture idriche, ma a partire dalle fatture con scadenze successive al 1° gennaio 2020;
considerato che il Giudice di pace remittente s’interroga sull’applicabilità dell’art. 2948 n. 5 cod. civ. invece che della prescrizione biennale quando i consumi siano da collocare temporalmente anteriormente al 1° gennaio 2020;
ritenuto che non risulta soddisfatto il requisito della rilevanza, stabilito all’art. 363-bis n. 1 cod. proc. civ. (“la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”), mancando totalmente la sintetica illustrazione dei fatti di causa e della conseguente incidenza della questione pregiudiziale sulla decisione;
ritenuto, inoltre, che la disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi;
ritenuto, pertanto, che difetta, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche quello della difficoltà interpretativa della norma invocata;
P.Q.M.
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616
Numero registro generale 9126/2023
Numero sezionale 5/2023
Numero di raccolta generale 12522/2023
Data pubblicazione 10/05/2023
2
visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudice di pace di Caserta con l’ordinanza di cui in premessa.
Roma, 9 maggio 2023
La Prima Presidente
Margherita Cassano
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616
Numero registro generale 9126/2023
Numero sezionale 5/2023
Numero di raccolta generale 12522/2023
Data pubblicazione 10/05/2023
