#ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
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La CTR Sicilia sul principio della scissione degli effetti della notifica
NOTIFICA ATTI TRIBUTARI: NESSUNA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA C.D. SCISSIONE DEGLI EFFETTI
La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia – con la sentenza del 9 giugno 2022, n. 5244 – si è pronunciata su un tema di primaria rilevanza pratica, avente ad oggetto la corretta individuazione del momento in cui la notifica dell’atto impositivo/riscossivo (avviso di accertamento, cartella di pagamento, ecc) produce i propri effetti nei confronti tanto del contribuente quanto dell’Ente impositore/riscossore.
Nell’ultimo periodo, risulta essere principio consolidato (sia in sede di legittimità, sia tra le corti di merito) quello della c.d. “scissione soggettiva” degli effetti della notificazione.
Principio – quest’ultimo – in base al quale gli effetti della notificazione si producono, per il soggetto notificante, nel giorno in cui avviene la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, o comunque al soggetto incaricato della notifica, e, per il destinatario, nel giorno della ricezione dell’atto o, in mancanza di essa, nel momento dell’avvenuta c.d. compiuta giacenza.
#IMU E PRELIEVI SOSTITUTIVI
Aree edificabili dell’Università destinate ad attività istituzionali – Esenzione IMU
Sentenza del 09/06/2022 n. 661 – Comm. Trib. Reg. per le Marche Sezione/Collegio 2
Massima: Al fine di ottenere il riconoscimento dell’esenzione ai fini I.M.U. prevista dall’art. 7 co. l lett. i) del D.lgs. 504/92 non è sufficiente dimostrare che l’ente proprietario degli immobili sia ente non commerciale, ma occorre dimostrare che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. A) della legge 20.5.1985 n. 222. L’esenzione di che trattasi, conseguentemente, spetta per le aree edificabili di proprietà dell’Università che, a seguito del rilascio di concessione edilizia, siano state destinate ad attività didattiche, anche a prescindere dalla realizzazione concreta degli immobili, essendo sufficiente, a tal fine, che le aree interessate siano assoggettate ai passaggi materiali e burocratici necessari per la realizzazione delle opere.
Modificabile la dichiarazione IMU originaria
Sentenza del 15/06/2022 n. 795 – Comm. Trib. Reg. per la Toscana Sezione/Collegio 6
…A fronte di detta minore valutazione rispetto a quella originariamente dichiarata il Comune non ha fornito alcuna prova contraria limitandosi a richiamare il contenuto dell’articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019, che definisce, per le aree fabbricabili, il valore imponibile e stabilisce che ogni variazione intervenuta su di un immobile che comporta la modifica dell’ammontare dell’imposta dovuta, determina l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
Pertanto, stante la emendabilità della dichiarazione IMU, ovvero la sua ritrattabilità, deve considerarsi congruo il valore dell’area, indicato in euro 198.200 dall’appellante, asseverato dalla perizia acquisita in atti, a fronte del quale la parte resistente non ha fornito alcuna prova contraria.
#TARI E PRELIEVI SOSTITUITI
Il termine di decadenza per gli accertamenti TARSU in caso di dichiarazione infedele
Cassazione Civile Sent. Sez. 5-Num. 19531 Anno 2022
La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5″, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6″-5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070). La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettato normativo, che fa riferimento al «20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione», e non anche al 20 gennaio «dell’anno» successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, ed ha rimarcato che laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all’anno successivo» l’avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, … entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio» cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5″, 3 novembre 2016, n. 22224).
Condividendone le argomentazioni, il collegio ritiene di dover dare continuità a quest’orientamento, che è nettamente prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità.Per cui, si deve disattendere l’orientamento ormai minoritario di questa Corte, secondo il quale l’espressione «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l’anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell’anno di riferimento, ha inizio l’occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l’ente impositore, il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900)
TARI e onere probatorio
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XXII, 29/03/2022, n.1202
In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.