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Tax credit “manifesti pubblicitari” comunicazioni fino al 10 marzo

Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/tax-credit-manifesti-pubblicitari-comunicazioni-fino-al-10-marzo

I beneficiari della misura agevolativa dovranno trasmettere, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, i dati relativi al canone unico patrimoniale versato per il 2021

Ore contate, ormai, per compilare, controllare e inviare la comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta revisto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 67-bis), a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a privati, destinati all’affissione di manifesti e altre installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio. Per la misura sono stati stanziati 20 milioni di euro, l’obiettivo  favorire la ripresa del mercato della pubblicit , anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute al Covid-19.

I soggetti che ne hanno i requisiti devono affrettarsi per non perdere l’opportunit , il canale

telematico per la trasmissione delle richieste, attivo dallo scorso 10 febbraio chiuder , infatti,

gioved  10 marzo.

Ricordiamo che, per favorire la ripresa del mercato della pubblicit  effettuata sulle aree pubbliche

o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente, purch  comprensivo di interessi e sanzioni, ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone. In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per

il tardivo pagamento.

Ricapitolando, i destinatari dell’agevolazione, per accedere all’incentivo, devono comunicare,

attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite un incaricato

abilitato, l’importo del canone patrimoniale versato, per un periodo non superiore a sei mesi (il

versamento effettuato per un periodo superiore, deve essere ricalcolato parametrandolo a 6 mesi),

per l’anno 2021. L’ammontare massimo del contributo  , infatti, pari a detto importo moltiplicato

per la percentuale che sar  resa nota con successivo provvedimento delle Entrate, da emanare

entro il 21 marzo 2022. In particolare, l’Agenzia, sulla base delle comunicazioni pervenute,

determiner  la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse

disponibili.

Il canone unico patrimoniale, riferimento base per la determinazione del bonus,   il canone di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introdotto dalla legge di bilancio 2020

(articolo 1, commi 816 e seguenti) a partire dal 1  gennaio 2021, in favore degli enti locali, in

sostituzione di altri tributi, come Tosap e Cosap.

Il tax credit   riconosciuto nel rispetto dei limiti de minimis previsto dalla disciplina Ue.

Le modalit  di fruizione del credito d’imposta sono state definitive con la circolare n. 1/2022

dell’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Canone unico patrimoniale, le regole sul tax credit

”), mentre con il provvedimento dello scorso 29 ottobre sono stati approvati modello, istruzioni e

specifiche tecniche da utilizzare per l’occasione (vedi articolo “Installazioni pubblicitarie,

istruzioni per il tax credit”). Con la pubblicazione, lo scorso 10 febbraio, del kit informatico

composto dai software di compilazione e controllo, infine, l’Agenzia delle entrate ha fornito tutti gli strumenti necessari per inviare la comunicazione del canone pagato ai fini della determinazione

teorica del beneficio (vedi articolo “Tax credit pubblicit  on the road: i software per la

comunicazione”).

Entro cinque giorni dall’invio, effettuato esclusivamente attraverso il canale telematico dell’Agenzia delle entrate, il contribuente ricever  una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o viceversa lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta   a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta sar  utilizzabile, esclusivamente in compensazione tramite F24, presentato tramite i servizi telematici delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di utilizzo del credito teorico. Fanno eccezione i contributi superiori a 150mila euro sottoposti a specifiche verifiche, per i quali occorre attendere l’autorizzazione dell’amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti inferiore allo stanziamento, il tax credit fruibile risulter  pari al 100% dell’importo massimo spettante ossia del canone pagato.